Sez. 1, Sentenza n. 4800 del 13/05/1998 (Rv. 515361 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Funzioni - Differenze rispetto al curatore fallimentare - Conseguenze - Obbligo di rendere il conto al giudice delegato - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
Nella procedura di concordato preventivo il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la direzione del giudice delegato e sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Quest'ultimo non rappresenta il debitore ma esercita funzioni di mero controllo e di consulenza quale ausiliario del giudice, vigilando sull'esecuzione del concordato, e - pertanto - né prima né dopo l'omologazione svolge funzioni attive di gestione, con la conseguenza che egli né deve, né può presentare al giudice il conto della gestione, così come invece la legge richiede per il curatore fallimentare. Ne consegue che il rinvio del'art. 165 della legge fallimentare all'art. 38 della stessa legge (che impone al curatore di rendere il conto della gestione ai sensi dell'art. 116) non possa essere inteso in senso assoluto, ma vada circoscritto nei limiti consentiti dalla specifica disciplina della procedura di concordato preventivo e dalle differenti funzioni che il commissario giudiziale svolge rispetto al curatore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 38, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 38, Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)