Sez. L, Sentenza n. 11424 del 16/05/2006 (Rv. 589037 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Licenziamento del lavoratore da parte dell'alienante ed immediata riassunzione del medesimo da parte dell'acquirente - Violazione del diritto all'infrazionabilità dell'indennità di anzianità - Presunzione - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Anche nell'ipotesi di trasferimento di azienda il licenziamento del lavoratore da parte dell'alienante, seguito dalla sua immediata riassunzione ad opera dell'acquirente, senza alcuna interruzione dell'attività lavorativa, deve presumersi in violazione del diritto del lavoratore medesimo all'infrazionabilità dell'indennità di anzianità. Siffatta presunzione di continuità, tuttavia, può essere superata - con conseguente efficacia del licenziamento e della riassunzione nonostante il trasferimento di azienda e l'ininterrotta continuità dell'attività lavorativa - in presenza di una causa lecita di cessazione del rapporto di lavoro; ne consegue che, nel caso di trasferimento di azienda, quand'anche ci si trovi in presenza di una ininterrotta continuità dell'attività lavorativa, non è possibile per il giudice ritenere la sussistenza di un unico rapporto di lavoro iniziato con l'alienante e proseguito con l'acquirente, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., se prima non abbia valutato se il recesso sia contrario a norme imperative o abbia carattere fraudolento e sia, quindi, invalido ovvero se esso trovi un'autonoma giustificazione in finalità lecite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale, escluso peraltro che fosse stato intimato un licenziamento nei confronti dei lavoratori già in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed assorbiti nella società privata subentrata, era stato rilevato che nel trapasso di tali lavoratori dalle dipendenze dell'A.S.S.T alla società concessionaria era evidente l'inesistenza di qualsiasi intento fraudolento siccome avvenuto per volontà del legislatore ai sensi della legge n. 58 del 1992 e risultato conseguente ad esigenze pubblicistiche che avevano imposto un'organizzazione del tutto diversa, con radicale mutamento della struttura economica e giuridica del contratto, anche per l'attribuzione al lavoratore di un nuovo "status", non ricollegabile alla normale evoluzione del rapporto, senza che, oltretutto, potessero ravvisarsi profili di irrazionalità nella circostanza che, per effetto di successivo accordo collettivo, era stato stabilito che la precedente contrattazione collettiva intervenuta con gli originari dipendenti della SIP producesse effetti per gli ex dipendenti dell'A.S.S.T. solo a partire dal momento del loro transito alle dipendenze della concessionaria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/01/1992 num. 58 art. 4 CORTE COST., Legge 29/01/1992 num. 58 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)