Sez. L, Sentenza n. 4944 del 16/05/1998 (Rv. 515527 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Licenziamento del lavoratore da parte del cedente l'azienda ed immediata riassunzione da parte del cessionario - Prova dello spirare del preavviso prima del trasferimento e dell'intento non fraudolento del licenziamento o dell'effettivo esplicito ed anteriore consenso del lavoratore alla risoluzione immediata del rapporto - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In caso di licenziamento del lavoratore in occasione del trasferimento dell'azienda e di immediata sua riassunzione, il datore di lavoro deve provare, in modo univoco e rigoroso, la sussistenza di una disdetta intimata con un anticipo tale che il termine di preavviso si esaurisca e il rapporto si risolva prima del trasferimento dell'azienda, nonché la mancanza di qualsiasi intento fraudolento, oppure l'effettivo, esplicito ed anteriore consenso del lavoratore alla risoluzione immediata, atteso che, in mancanza di tali prove, l'originario contratto di lavoro vincola il cessionario dell'azienda e il rapporto si configura come unico e continuo nonostante la sostituzione dei uno dei contraenti e l'intervento di un recesso eventualmente anche formalizzato, a nulla rilevando l'eventuale accettazione senza riserve, da parte del lavoratore, della somma liquidatagli come indennità di fine rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)