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Sez. L, Sentenza n. 5705 del 19/11/1985 (Rv. 442893 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SOSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN UNO DI LAVORO AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IDENTITÀ DEL CONTENUTO INTRINSECO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442893-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SOSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN UNO DI LAVORO AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IDENTITÀ DEL CONTENUTO INTRINSECO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - IRRILEVANZA.*

Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo a seguito di uno specifico negozio novativo; è però necessario che risulti chiara ed univoca la volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto ed occorre altresì che a ciò si accompagni un effettivo mutamento dello svolgimento della prestazione lavorativa, come conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro; mentre a nulla rileva che il contenuto intrinseco della prestazione lavorativa rimanga eventualmente identico giacché in generale qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un contratto di lavoro subordinato sia di lavoro autonomo, essendo diversa solo la posizione del prestatore d'opera. (V 2690/83, mass n 427586; (V 3119/82, mass n 421071).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)