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Sez. L, Sentenza n. 3129 del 21/05/1982 (Rv. 421071 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DA RIASSUNZIONE - FITTIZIA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTIVA NOVAZIONE OGGETTIVA DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL PERSONALE DELLA COMPAGNIA DELLE CARROZZE LETTI, PASSATO DAL SETTORE RISTORO A QUELLO DELLE CARROZZE LETTI.*
Stato
decisa il 1982-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421071-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DA RIASSUNZIONE - FITTIZIA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTIVA NOVAZIONE OGGETTIVA DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL PERSONALE DELLA COMPAGNIA DELLE CARROZZE LETTI, PASSATO DAL SETTORE RISTORO A QUELLO DELLE CARROZZE LETTI.*

In caso di licenziamento del lavoratore, seguito da riassunzione, sussiste una fittizia interruzione del rapporto, in violazione del principio di infrazionabilità dell'anzianità, quando vi sia soltanto una formale sostituzione di un rapporto con un altro, senza apprezzabile intervallo di prestazioni e con ripresa di identiche ed immutate mansioni, ovvero con attività concretanti uno sviluppo ordinario e normale della precedente attività, per contro, sia l'effettiva novazione oggettiva del contratto, sia l'effettiva sostituzione, ad un precedente rapporto esaurito, di una nuova e diversa attività di lavoro subordinato possono ben sussistere ed essere ritenute pienamente legittime e lecite allorché sia dimostrata e accertata l'esistenza dell'accordo novativo e comunque delle diverse ed autonome volontà delle parti dirette ad instaurare in modo reale ed obiettivo la diversa e nuova attività lavorativa. (in affermazione di tale principio, è stata, nella specie confermata la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto la sussistenza di una novazione nel caso di un dipendente della compagnia delle carrozze letto, licenziato dal settore ristoro e riassunto, dopo apprezzabile intervallo, in quello diverso delle carrozze letto, in conformità ad un accordo sindacale aziendale stipulato ai fini della novazione stessa e per la futura applicazione di una più favorevole normazione collettiva). (Conf 4560/81, mass n 415273).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)