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Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 15/02/1997 (Rv. 502458 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Risoluzione di una vendita per inadempimento del venditore - Uso del bene da parte dell'acquirente prima della sua restituzione - Vantaggio costituente conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento - Insussistenza - Rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502458-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

In caso di risoluzione di un contratto di compravendita, l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento di un bene di cui l'acquirente si sia avvantaggiato nell'intervallo di tempo compreso tra la sua consegna in esecuzione del contratto e la sua restituzione a seguito della risoluzione del medesimo, se può costituire oggetto di una specifica pretesa del venditore, non può venire in considerazione con riguardo all'entità del risarcimento del danno dovuto dal medesimo - al cui inadempimento sia dovuta la risoluzione contrattuale -, sotto il profilo della "compensatio lucri cum damno", non trattandosi di vantaggio che l'inadempimento abbia procurato, come conseguenza diretta e immediata, all'acquirente danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)