Sez. 5, Sentenza n. 26425 del 30/04/2019 Cc. (dep. 14/06/2019) Rv. 276517 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Prescrizione del reato maturata prima della decisione di primo grado – Deducibilità in cassazione – Esclusione – Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di patteggiamento, la maturata prescrizione del reato al momento della sentenza che omologa l'accordo raggiunto dalle parti non è deducibile in cassazione, in quanto non determina l'illegalità della pena ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma può essere rilevata dal giudice al quale è sottoposto l'accordo che non implica di per sé rinuncia alla prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)