Sez. 6, Sentenza n. 5210 del 11/12/2018 Cc. (dep. 01/02/2019) Rv. 275027 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Prescrizione di uno dei reati prima dell’accordo – Rilevabilità/deducibilità in cassazione – Possibilità – Esclusione – Ragioni – Nuova formulazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di patteggiamento, la maturata prescrizione di uno dei reati unificati dalla continuazione non è deducibile né rilevabile d'ufficio in cassazione, in quanto non determina, ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'illegalità della pena concordata, che risulta, anche per la frazione relativa a tale reato, conforme alla volontà delle parti e a quanto previsto dalla legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che sussiste l'illegalità della pena concordata nel diverso caso in cui essa violi le norme che disciplinano il trattamento sanzionatorio del reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)