Sez. L, Sentenza n. 7136 del 16/05/2002 (Rv. 554454 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Inclusione di un determinato emolumento nella base di calcolo dell'indennità di anzianità maturata ex art. 2120 (vecchio testo) cod. civ. - Accertamento giudiziale nel corso del rapporto di lavoro - Successiva azione del lavoratore, proposta al termine del rapporto, per la riliquidazione del t.f.r. mediante computo di un diverso emolumento nella medesima indennità di anzianità - Preclusione da giudicato - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
Ove il lavoratore nel corso del rapporto abbia chiesto ed ottenuto il mero accertamento, con sentenza passata in giudicato, della computabilità di un determinato emolumento nel calcolo dell'indennità di anzianità, a lui spettante sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, non è preclusa da tale giudicato la successiva azione dello stesso lavoratore che, dopo la cessazione del rapporto, domandi la condanna del datore di lavoro al pagamento del trattamento di fine rapporto, comprensivo dell'indennità di anzianità maturata in precedenza, sul presupposto della rivendicata computabilità di altro e diverso emolumento nella medesima indennità di anzianità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)