Sez. 3, Sentenza n. 13978 del 30/06/2005 (Rv. 582751 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Sentenza pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Il ricorso per cassazione, per violazione di legge, proposto avverso sentenze rese su opposizione agli atti esecutivi deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 111 Cost., per effetto del disposto dell'art. 618, commi secondo e terzo, cod.proc.civ. (che riconosce a tali pronunce il carattere della non impugnabilità), ma il sindacato della Corte è esercitato (oltre che per i motivi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 360 cod.proc.civ.) esclusivamente con riferimento alla ipotesi di mancanza, ovvero di contraddittorietà logica, della motivazione, nei limiti in cui vengano in questione accertamenti su fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di norme di diritto sostanziale, così che possa dirsi violata la norma che impone al giudice di esporre i motivi in fatto della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)