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Sez. L, Sentenza n. 11473 del 18/11/1997 (Rv. 510114 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Sistema della richiesta nominativa ex. art. 25 legge n. 223 del 1991 - Obbligo di preventiva richiesta di nulla osta - Permanenza - Inottemperanza all'obbligo - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Successiva eliminazione della necessità del nulla osta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510114-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

La disciplina del collocamento delineata dall'art. 25 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che, in linea di principio, ha abilitato i datori di lavoro ad assumere tutti i lavoratori con richiesta nominativa, salva l'introduzione del sistema della riserva di una quota di posti a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie più bisognose di tutela, specificate nel quinto comma, non ha eliminato l'obbligo di richiedere preventivamente il nulla osta al competente Ufficio di collocamento, senza che ciò renda ipotizzabile una violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., essendo logico, nell'ambito della sfera di discrezionalità del legislatore, la previsione di un controllo pubblico diretto alla verifica della rispondenza delle richieste nominative ai criteri di legge e alla redistribuzione di una quota delle occasioni di lavoro alle fascie più deboli del mercato. Ne deriva, nella vigenza della legge n. 223 del 1991, l'assoggettamento della assunzione senza nulla osta a sanzione amministrativa in base all'art. 27 legge n. 264 del 1949, che configurava come reato la relativa condotta, e all'art. 26 legge n. 56 del 1987, che ha proceduto alla sua depenalizzazione, senza che rilevi la successiva eliminazione dell'obbligo del nulla osta da parte dell'art. 9 bis del D.L. n. 511 del 1996, introdotto dalla legge di conversione n. 608 del 1996, data la non operatività, in tema di sanzioni amministrative, del principio penalistico della prevalenza della legge posteriore più favorevole.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26, Decreto Legge 01/10/1996 num. 511 art. 9 bis, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)