Sez. 1, Sentenza n. 40044 del 05/07/2013 Cc. (dep. 26/09/2013) Rv. 257411 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Concessione di benefici penitenziari a condannati per reati ostativi - Requisito della collaborazione - Collaborazione inesigibile - Collaborazione irrilevante - Criteri di accertamento - Distinzione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, mentre per la verifica della collaborazione cosiddetta inesigibile, fondata sulla limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso, è necessario fare riferimento all'accertamento di tale condizione operato nella sentenza di condanna dell'istante, per la collaborazione cosiddetta irrilevante, atteso l'intervenuto accertamento dei fatti e delle responsabilità, si deve fare riferimento alla sentenza irrevocabile che quell'accertamento abbia operato e non solo specificamente a quella di condanna dello stesso istante. (In specie relativa alla concessione di un permesso premio nei confronti di un condannato per omicidio e associazione di tipo mafioso, che, in considerazione del ruolo ricoperto nell'associazione criminale, avrebbe potuto collaborare con la giustizia ed era in condizione di offrire un contributo rilevante all'accertamento dei fatti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)