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Sez. U, Sentenza n. 305 del 03/02/1967 (Rv. 326133 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI STATALI (ENPAS) - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'IMPIEGATO AL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE - POTERE DISCREZIONALE DELL'ENTE - INSUSSISTENZA - GIURISDIZIONE DELLO AGO.*
Stato
decisa il 1967-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326133-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI STATALI (ENPAS) - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'IMPIEGATO AL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE - POTERE DISCREZIONALE DELL'ENTE - INSUSSISTENZA - GIURISDIZIONE DELLO AGO.*

Il dipendente dello stato e titolare di una posizione di diritto soggettivo, direttamente tutelata dalla norma, nei confronti dell' e. N. P. a. S. per le prestazioni assistenziali. Il rapporto di pubblico impiego costituisce soltanto il presupposto per il sorgere fra il dipendente e l' e. N. P. a. S. di un rapporto assicurativo di assistenza obbligatoria, che rimane autonomo e distinto dal rapporto di pubblico impiego. Le relative controversie non sono quindi devolute alla giurisdizione esclusiva del consiglio di stato in materia di pubblico impiego, ma all' autorita giudiziaria ordinaria, che del resto in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, ha Competenza unica e generale (art. 459 e segg. cod.proc. civ.). l' e. N. P. a. S. non ha un potere discrezionale di accordare o negare l'assistenza, salvi i casi eccezionali di cui all'art.6, 3 comma d.l. 12-2-49 n.147, e, nel valutare la congruita delle cure e determinare l'inerenza delle spese, da rimborsare all'assistito, si limita ad esprimere un giudizio, e non una valutazione discrezionale, in base ad elementi obiettivi, contro il quale e possibile all'assistito il contraddittorio sia in Sede amministrativa che contenziosa. Di conseguenza la posizione di diritto soggettivo del dipendente dello stato ad ottenere dall' e. N. P. a. S. le prestazioni assistenziali, nei limiti stabiliti dalla legge, non degrada a interesse legittimo. (contra n.1709-57 Cfr. 2524-64, 1639-64, 677-63, 2602-62).*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1948 num. 47 art. 62, Legge 19/01/1942 num. 22 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)