Sez. 5, Sentenza n. 6237 del 21/12/1999 Cc. (dep. 11/02/2000) Rv. 216244 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso - Reati fine - Collegamento del reato associativo ai reati fine ai fini dell'art. 12, primo comma, lett. c) - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
La norma di cui al terzo comma dell'articolo 297 cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui la cosiddetta "contestazione a catena" abbia per oggetto il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso ed i cosiddetti reati fine, perché il delitto previsto dall'articolo 416 bis cod. pen. si commette al momento della affiliazione al sodalizio, mentre i reati fine vengono ideati ed attuati successivamente, senza il vincolo rigidamente previsto dall'articolo 12, primo comma, lett. c) cod. proc. pen. Ed invero, la natura permanente dell'associazione e la sua preesistenza rispetto ai singoli episodi criminali, impedisce di collegare fra di loro i reati in modo tale da poter sostenere che questi ultimi siano compiuti per eseguire il reato associativo. Ne consegue che la contestazione del reato associativo, anche se effettuata successivamente rispetto ai singoli reati, non determina, ai fini della custodia cautelare, l'effetto indicato dall'articolo 297, terzo comma, cod. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 com. 1 lett. C, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)