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Sez. F, Sentenza n. 34557 del 25/07/2003 Cc. (dep. 20/08/2003) Rv. 228396 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Contestazione di reato associativo successiva a quella dei reati fine - Retrodatazione della decorrenza del termine di custodia a norma dell'art. 297 comma terzo cod. proc. pen. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228396-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La norma di cui al terzo comma dell'art. 297 cod.proc.pen. (retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia per il caso di contestazioni a catena) non trova applicazione quando una ordinanza cautelare pertinente al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso sia emessa nei confronti di persona già raggiunta da in precedente provvedimento restrittivo per i cosiddetti delitti fine, perché il reato associativo è perfetto nel momento dell'adesione al sodalizio criminoso, mentre i delitti fine sono ideati ed attuati successivamente, cosicché non può configurarsi il vincolo di strumentalità delineato alla lett. c) dell'art. 12 del codice di rito, che attiene strettamente a reati che possano dirsi commessi gli uni per eseguire od occultare gli altri.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)