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Sez. U, Ordinanza n. 111 del 01/02/1991 (Rv. 471108 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Pronuncia in Camera di Consiglio. | Regolamento preventivo di giurisdizione - Giorno dell'udienza - Sciopero dei magistrati e degli avvocati - Adesione del difensore - Rinvio - Esclusione - Violazione del diritto di difesa - Insussistenza.
Stato
decisa il 1991-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471108-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Pronuncia in Camera di Consiglio.

Al fine della pronuncia in camera di consiglio sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 375 cod. proc. civ., l'adesione del difensore della parte ad uno sciopero, proclamato dalle associazioni di categoria dei magistrati e degli avvocati per il giorno della relativa adunanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non ne giustifica il rinvio, richiesto dal detto difensore, non comportando limitazioni al diritto di difesa anche considerato che il difensore medesimo non interviene a detta adunanza, e che, inoltre, il suo potere-dovere di redazione e deposito di memoria, non trova limite con riguardo allo svolgimento dell'adunanza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)