Sez. 3, Sentenza n. 9576 del 01/10/1997 (Rv. 508419 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE | Astensione degli avvocati - Deliberata dal Consiglio dell'ordine professionale territoriale - Richiesta di rinvio dell'udienza collegiale dinanzi alla Corte di appello (rito speciale previsto per le controversie agrarie) - Da parte di uno dei difensori che dichiari di aderire alla astensione - Decisione della causa da parte dell'organo giudicante - In assenza di motivazione in ordine alle ragioni del rigetto implicito dell'istanza di rinvio - Nullità della sentenza - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE
Nei processi che si svolgono dinanzi alla Corte di appello, le parti devono necessariamente essere assistite da difensori (art. 82 cod. proc. civ.) e, pertanto, viola la norma di cui all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, nonché quelle di cui agli artt. 82 e 437 cod. proc. civ. (ed è, conseguentemente, nulla) quella deliberazione del collegio, dinanzi al quale si sia svolta l'udienza di discussione di una controversia agraria, qualora il difensore di una delle parti abbia dichiarato di aderire alla astensione proclamata dal Consiglio dell'ordine territoriale, che sia stata adottata omettendo di compiere, e di rendere sufficientemente manifesto, il (necessario) giudizio di comparazione tra il diritto della parte ad essere difesa e l'interesse all'esercizio, celere e corretto, della funzione giurisdizionale quale servizio pubblico essenziale ordinato a tutela del bene costituzionalmente garantito della tutela giudiziaria dei diritti, non potendosi, all'uopo, legittimamente ritenere incombente, in capo al difensore che dichiari di volersi astenere, uno specifico obbligo di indicazione espressa e compiuta delle attività processuali che egli si riprometta di svolgere (pur potendo ciò qualificarsi, per il predetto, in termini di onere volto all'arricchimento del complessivo quadro degli elementi sottoposti al vaglio del giudicante), e dovendosi, al contrario, presumere, giusto disposto dell'art. 88 cod. proc. civ., che il detto difensore, nel formulare la richiesta di rinvio, avesse in animo di svolgere una concreta attività difensiva (Vedi Corte Costituzionale 114/96; 318/96 - ord. 179/74).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 113, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 113, Costituzione art. 24, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 117, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)