Sez. 3, Sentenza n. 3110 del 20/11/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 259317 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Definizione - Modifica normativa - Ambito di applicabilità.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di pornografia minorile, la definizione introdotta nell'art. 600-ter cod. pen. dall'art. 4, comma primo lett. h) della legge n. 172 del 1.10.2012 (ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007) si caratterizza per il suo maggior rigore rispetto a quella precedente (desunta dalla legge n. 46 dell'11.3.2002 di ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia stipulato a New York il 6.9.2000), in quanto si contenta della rappresentazione "per scopi sessuali" degli organi genitali del minore e non esige più l'esibizione lasciva degli stessi. Pertanto essa non può trovare applicazione nelle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 172 del 2012.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 ter, Legge 11/03/2002 num. 46, Legge 01/10/2012 num. 172 art. 4 com. 1 lett. H
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)