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Sez. 3, Sentenza n. 36710 del 05/07/2019 Ud. (dep. 30/08/2019) Rv. 277832 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Definizione - Introduzione dell’art. 600-ter, comma settimo, cod. pen. - Ambito di applicabilità.
Stato
decisa il 2019-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277832-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di pornografia minorile, la definizione introdotta nell'art. 600-ter, comma settimo, cod. pen., dall'art. 4, comma 1, lett. h), della legge 1 ottobre 2012, n. 172, che include in tale concetto anche la rappresentazione statica della nudità del minore, purchè finalizzata a scopi sessuali e non solo la sua partecipazione a scene, esibizioni o spettacoli a sfondo sessuale, in quanto sostanzialmente riproduttiva dell'art. 20 della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, entrata in vigore il 1 luglio 2010, è applicabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, ben potendo le norme convenzionali essere utilizzate per l'interpretazione della disciplina interna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 6000 ter, Legge 11/03/2002 num. 46, Legge 01/10/2012 num. 172 art. 4 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)