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Sez. L, Sentenza n. 3926 del 08/06/1983 (Rv. 428853 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DESTINAZIONE DEL LAVORATORE ALL'ESTERO - RICHIAMO INGIUSTIFICATO IN PATRIA DEL LAVORATORE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - REINTEGRAZIONE DEL DIPENDENTE NELLA SEDE DI LAVORO ALL'ESTERO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428853-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DESTINAZIONE DEL LAVORATORE ALL'ESTERO - RICHIAMO INGIUSTIFICATO IN PATRIA DEL LAVORATORE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - REINTEGRAZIONE DEL DIPENDENTE NELLA SEDE DI LAVORO ALL'ESTERO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La destinazione del lavoratore all'estero - la cui natura (di trasferta o trasferimento) non può essere accertata solo sulla base del criterio della provvisorietà o della definitività della assegnazione ad una determinata Sede, dovendosi, invece, considerare anche la disciplina dettata al riguardo dal contratto collettivo applicabile - non costituisce una vicenda contrattuale interessante la qualificazione del rapporto di lavoro nella sua totalità, non comportandone un mutamento definitivo e irreversibile; pertanto il richiamo in patria del lavoratore da parte del datore di lavoro - quand'anche ingiustificato - non può essere considerato produttivo (alla stessa stregua di un licenziamento illegittimo) della conseguenza della reintegrazione del dipendente nella Sede di lavoro all'estero.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)