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Sez. 6, Sentenza n. 13261 del 06/02/2003 Ud. (dep. 25/03/2003) Rv. 227195 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - Nozione - Mancanza di detta indicazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227195-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

Per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. (Nella fattispecie è stata giudicata inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero, in quanto l'atto d'appello, pur mirato a dimostrare la presunta rilevanza penale della condotta ascritta agli imputati, non conteneva riferimento alcuno ai motivi per i quali, in concreto, il giudice di primo grado aveva ritenuto l'insussistenza del fatto illecito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)