Sez. 6, Sentenza n. 6383 del 09/03/1998 Ud. (dep. 01/06/1998) Rv. 210904 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Può, pertanto, essere rilevata nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità dell'appello, estensibile anche ai motivi nuovi, se l'atto di impugnazione contenga semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle, non rilevata dal giudice di merito (Nella specie la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non rilevata dal giudice di merito, contenente la mera affermazione secondo la quale "La pena inflitta [...] può essere ulteriormente ridotta nella misura dell'assoluto minimo edittale, applicando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'aumento minimo per la continuazione", annullando senza rinvio la decisione impugnata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)