Sez. 3, Sentenza n. 9496 del 19/07/2000 (Rv. 538562 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Applicabilità delle norme della legge n. 990 del 1969 - Strade ad uso pubblico - Nozione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 l'assicurazione obbligatoria e le relative norme sono applicabili solo allorché i veicoli siano in circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il cortile di una scuola configura un luogo privato, accessibile solo a pochi e ben individuabili veicoli, ed è quindi al di fuori dell'ambito della legge indicata, salvo che la parte interessata provi che l'area in questione sia attraversata da un numero incontrollato di veicoli senza limitazione è numerica né soggettiva).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)