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Sez. 3, Sentenza n. 4603 del 11/04/2000 (Rv. 535578 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Sinistro verificatori in area privata - Esperibilità - Condizioni - Apertura dell'area ad un numero indeterminato di persone - Portata della prescrizione - Accertamento relativo - Giudice di merito - Devoluzione - Insindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a sinistro verificatosi all'interno di un cantiere.
Stato
decisa il 2000-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535578-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

Il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge n. 990 del 1969 soltanto per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone, ossia sussista la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso ad esse da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno possibilità di accedere lecitamente alle suddette aree per il fatto che essi appartengano tutti ad una o più categorie determinate o che il loro accesso avvenga per particolari finalità e sotto specifiche condizioni; costituisce oggetto di apprezzamento di fatto, come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, l'accertamento in ordine alla concreta accessibilità dell'area al pubblico, come sopra intesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore in relazione ad un incidente provocato da un'autobetoniera all'interno di un cantiere al quale avevano accesso tutti quelli che vi lavoravano, nonché quelli che avevano rapporti commerciali con l'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)