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Sez. L, Sentenza n. 5285 del 08/03/2007 (Rv. 595343 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Dipendenti postali - Contrattazione collettiva prevedente meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale - Violazione dell'art. 2103 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie concernente dipendente postale assunta sotto il precedente regime pubblicistico.
Stato
decisa il 2007-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595343-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della s.p.a. Poste Italiane non viola l'art. 2103 cod. civ. nella parte in cui pone meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, ivi compresi quelli assunti anteriormente alla stipula di detto contratto collettivo che ha espresso una nuova valutazione delle professionalità (Nella specie, la S.C. ha applicato, estendendone la portata, i principi affermati dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 25033 del 2006, in controversia concernente dipendente postale, assunta sotto il precedente regime pubblicistico dell'amministrazione postale, che reclamava il diritto all'inquadramento nella ex sesta categoria, in subordine nella ex quinta, ed al conseguente trattamento economico dal 1° aprile 1994)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 23/05/1995

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)