Sez. L, Sentenza n. 6043 del 15/03/2007 (Rv. 595585 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali - Clausola di fungibilità prevista dalla contrattazione collettiva - Nullità ex art. 2103, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
La contrattazione collettiva, movendosi nell'ambito, e nel rispetto, della prescrizione posta dal primo comma dell'art. 2103 cod. civ. - che fa divieto di un'indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale ed essendo riconducibili alla matrice comune che connota la declaratoria contrattuale - è autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza incorrere nella sanzione della nullità comminata dal secondo comma del citato art. 2103 cod. civ. (in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 25033 del 2006, la S.C. ha contrastato il ragionamento della corte territoriale in ordine al rilievo centrale dell'esistenza di posizioni retributive differenziate all'interno dell'area, sul presupposto che, per ritenerle vere e proprie qualifiche, sarebbe stato necessario ricostruire l'intenzione dei contraenti onde verificare se consentissero di collegare determinate mansioni alle diverse posizioni retributive, sancendo in pratica l'ultra-attività del sistema di inquadramento precedente, e ritenendo la motivazione contraddittoria per aver utilizzato, a sostegno della decisione, argomentazioni inidonee sotto il profilo logico-giuridico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)