Sez. 6, Sentenza n. 40959 del 11/07/2013 Cc. (dep. 03/10/2013) Rv. 258122 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Gravi indizi di colpevolezza - Valutazione - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando avvia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Governo del Perù in adesione al Trattato di estradizione tra Italia e Perù ratificato con legge 3 maggio 2004, n. 135).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 03/05/2004 num. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)