Sez. U, Ordinanza n. 19445 del 10/09/2009 (Rv. 609474 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Obbligazioni contrattuali - Debito pecuniario certo, liquido ed esigibile - Domanda di pagamento proposta dall'assuntore del concordato o dal cessionario - "Forum destinatae solutionis" - Individuazione - Riferimento al domicilio dell'assuntore o del cessionario - Condizioni - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di obbligazioni contrattuali, il criterio di collegamento previsto dall'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall'art. 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ai sensi del quale il convenuto domiciliato in uno Stato contraente può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui dev'essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, trova applicazione anche nel caso in cui il pagamento di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile sia chiesto dall'assuntore del concordato di una società in amministrazione straordinaria o dal cessionario del credito, configurandosi, in entrambi i casi, una successione a titolo particolare nel credito, non riconducibile ad iniziative unilaterali volte ad incidere surrettiziamente sulle regole della giurisdizione, che lascia inalterato il rapporto obbligatorio in tutte le sue componenti oggettive, con la conseguenza che il debitore, avvertito dello spostamento del luogo di pagamento, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorchè diverso da quello del cedente, purchè non ne derivi un eccessivo aggravio, e non potendosi invocare in contrario l'anteriorità della scadenza del credito, avuto riguardo all'art. 1221 cod. civ., che addossa al debitore in mora le conseguenze dell'inadempimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 4 bis CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804 art. 5, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1221, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)