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Sez. U, Ordinanza n. 9965 del 27/04/2010 (Rv. 612803 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Obbligazioni contrattuali - Art, 5, n. 1, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Foro del luogo di adempimento dell'obbligazione - Applicabilità - Condizioni - Contestazione dell'esistenza del contratto o della sua efficacia da parte del convenuto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612803-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai fini dell'individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero nelle controversie relative a rapporti obbligatori contrattuali, il foro speciale del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, previsto dall'art. 5, n. 1, del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (c.d. "forum destinatae solutionis") in via alternativa rispetto al foro generale del domicilio del convenuto, previsto dall'art. 2, è applicabile anche se il convenuto sollevi contestazioni in ordine alla stessa esistenza del contratto ovvero alla sua efficacia (nella specie, in quanto concluso da persona non munita di poteri di rappresentanza), poiché tale disposizione opera anche nel caso in cui sia controversa la pretesa azionata in giudizio (cfr. Corte di giustizia CE, sentenza 4 marzo 1982, in causa 38-1981).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 com. 1, Cod. Civ. art. 1182, Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)