Sez. 3, Sentenza n. 3990 del 10/06/1983 (Rv. 428929 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - FACOLTÀ DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - REQUISITI PERSISTENTI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756/1964 - DATA D'ACQUISTO DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - FACOLTÀ DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - REQUISITI PERSISTENTI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756/1964 - DATA D'ACQUISTO DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756, sui rapporti agrari, la facoltà del concedente di far cessare la proroga legale del contratto, per il caso in cui voglia coltivare direttamente il fondo, è condizionata soltanto alla ricorrenza dei requisiti fissati dall'art. 1, comma secondo, lett. A), del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947 (nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 176 del 1978), in quanto le limitazioni a quella facoltà previste, relativamente alla data di acquisto del fondo, dall'art. 1, comma terzo, della legge n. 505 del 1950 avevano natura eccezionale ed hanno cessato di operare con l'avvento della legge n. 756 del 1964, non essendo state richiamate dalla stessa, né dalle leggi successive regolanti la materia. (Conf 1427/83, mass n 426251; (Conf 6758/82, mass n 424389; (Conf 4707/82, mass n 422654).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)