Sez. L, Sentenza n. 9867 del 24/04/2007 (Rv. 597245 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione data dal giudice del provvedimento impugnato - Rilevanza esclusiva - Rito applicato - Irrilevanza - Fattispecie relativa a opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza, restando irrilevante il tipo di procedimento adottato. (Nella specie, relativa a opposizione a ordinanza ingiunzione per violazione in materia di collocamento ordinario, qualificata come tale, ma trattata con il rito previsto per le controversie di lavoro, anziché con quello di cui agli artt. 22 e 23 legge n. 689/81, in applicazione del principio soprariportato la S.C. ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione e non dell'appello avverso la sentenza del tribunale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)