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Sez. 1, Sentenza n. 15344 del 21/07/2005 (Rv. 585320 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Mezzi di impugnazione - Individuazione - Qualificazione giuridica dell'azione e del rapporto controverso adottata dal giudice del provvedimento - Rito conseguentemente adottato - Rilevanza esclusiva - Opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada - Sentenza del pretore - Negazione della qualificabilità dell'azione come opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Adozione del rito ordinario - Mezzo d'impugnazione - Appello al tribunale.
Stato
decisa il 2005-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585320-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica dell'azione e del rapporto controverso adottati dal giudice che ha pronunciato il provvedimento stesso e al rito conseguentemente adottato. Pertanto, contro la sentenza del pretore che, negando che l'azione proposta avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada sia qualificabile come opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la qualifichi invece come un'azione costitutiva volta, previa declaratoria di illegittimità e di nullità del sommario processo verbale di contravvenzione, a conseguirne l'eliminazione, attraverso un ordinario giudizio di cognizione, e decida la causa secondo il rito ordinario, il mezzo d'impugnazione esperibile è l'appello davanti al tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)