Sez. L, Sentenza n. 15819 del 13/08/2004 (Rv. 575581 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Soggezione agli artt. 22 e 23 della Legge n. 689 del 1981 - Decisione da parte del tribunale in funzione di giudice del lavoro - Senza applicazione di norme incompatibili con il rito di cui agli artt. 22 e 23 - Proposizione del ricorso per cassazione - Ritualità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
L'art. 35, comma quarto, della Legge n. 689 del 1981 dispone l'applicazione del rito del lavoro soltanto alle opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni emesse dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per le violazioni consistenti nell'omissione di versamento di contributi e premi, ovvero implicanti quale conseguenza la suddetta omissione, di modo che resta esclusa l'applicazione del suddetto rito ad ipotesi diverse da quelle previste. Qualora il tribunale in composizione monocratica, investito in primo grado di due separate opposizioni proposte dalle stesse parti rispettivamente avverso ordinanze - ingiunzioni pronunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro per violazione delle norme sul collocamento ed avverso cartelle esattoriali per la riscossione di crediti contributivi dell'INPS, abbia proceduto alla riunione dei procedimenti per ragione di identità di questioni (rappresentate nella specie dall'accertamento della costituzione e dello svolgimento dei medesimi rapporti di lavoro subordinato), ed abbia poi deciso i giudizi riuniti in funzione di "giudice del lavoro", avverso la pronuncia relativa alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni si deve ritenere ritualmente proposto il ricorso per cassazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 (e non l'appello secondo il rito del lavoro), qualora risulti che, nel decidere tali opposizioni, il tribunale non abbia applicato regole proprie del rito del lavoro incompatibili con il rito di cui al procedimento ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, al quale dette opposizioni erano da ritenere soggette, poiché - alla stregua del principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta sulla base della qualificazione data dal giudice con il provvedimento stesso all'azione proposta, alla controversia e alla decisione - quest'ultima deve considerarsi sostanzialmente adottata (al di là della pronuncia nella veste di giudice del lavoro, che è di per sè priva di significato) ai sensi del rito di cui ai suddetti articoli. (Nella specie la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dalla parte controricorrente).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 13 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)