Sez. L, Sentenza n. 137 del 08/01/2008 (Rv. 600818 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione giuridica dell'azione adottata dal giudice del provvedimento impugnato - Rilevanza esclusiva - Fattispecie in tema di opposizione ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981 (regime anteriore al d.lgs. n.40/2006).
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione data dal giudice dell'azione proposta con il provvedimento adottato, a prescindere dalla sua esattezza, sindacabile solo dal giudice dell'impugnazione (Nella fattispecie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza del tribunale, che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata su azione da quest'ultimo qualificata come opposizione ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, per la quale - anteriormente al d.lgs. n.40 del 2006 - non era consentito l'appello).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Legge 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST., Legge 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)