Sez. L, Sentenza n. 451 del 28/01/1985 (Rv. 438654 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - GRATIFICAZIONE UNA TANTUM - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - GRATIFICAZIONE UNA TANTUM - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici) - che ha sostituito gli artt. 1 e 2 del d. lgt. N. 692 del 1945, recepiti negli artt. 27 e 28 del d.P.R. n. 797 del 1955 (T.U. Sugli assegni familiari) - la retribuzione imponibile a fini previdenziali comprende tutto ciò che il lavoratore percepisce in danaro o natura con la sola esclusione delle somme corrisposte per uno dei titoli tassativamente elencati nel secondo capoverso della norma. Pertanto, la gratificazione - anche se erogata alla cessazione del rapporto di lavoro - ove concessa "una tantum", ma non a titolo di liberalità ai sensi dell'art. 12, terzo comma, n. 6) della legge n. 153 del 1969, in quanto collegata ai vantaggi aziendali e, quindi, almeno indirettamente, al rendimento dei lavoratori alle dipendenze dell'azienda e all'andamento aziendale non può essere equiparata all'indennità di anzianità, ma, in base alla disciplina innovatrice di cui all'art. 12 della citata legge, rientra nel concetto ampio di retribuzione imponibile e pensionabile ivi adottato, configurando una speciale Forma di "premio di fedeltà" e, cioè, di un emolumento che, se dotato di autonomia, va fatto rientrare nella retribuzione imponibile. (nella specie, la S.C., sancendo tale principio, ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto esente da assoggettamento a contribuzione previdenziale, un'indennità di fine rapporto aggiuntiva rispetto a quella di anzianità propriamente detta, asserendone l'assimilabilità alla medesima e la funzione integrativa di essa sulla base della sola circostanza della sua corresponsione al momento della risoluzione del rapporto e trascurando, invece, i profili di diversità costituiti dal fatto che detta speciale indennità competeva non in ogni caso di risoluzione ma solo quando questa si fosse accompagnata ad avvenuta maturazione dell'età pensionabile e non in misura direttamente proporzionale all'anzianità di servizio). (V 391/82, mass n 418086; (V 587/81, mass n 411072).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decreto Legge 01/08/1945 num. 692 art. 1, Decreto Legge 01/08/1945 num. 692 art. 2, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)