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Sez. L, Sentenza n. 391 del 20/01/1982 (Rv. 418086 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418086-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE.*

L'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici) - che ha sostituito gli artt. 1 e 2 del d.l. 1 agosto 1945 n. 692, recepiti negli artt. 27 e 28 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (T.U. Sugli assegni familiari), e l'art. 29 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - ha accentuato, snellendo la disciplina precedente, la regola generale secondo la quale, ricorrendo la condizione soggettiva della provenienza dal datore di lavoro e quella oggettiva della dipendenza dal rapporto di lavoro, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali comprende tutto ciò che il lavoratore percepisca in denaro o in natura, con la sola esclusione delle somme corrisposte per uno dei titoli tassativamente elencati nel capoverso della norma. (V 587/81, mass n 411072; (V 1550/76, mass n 380297).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decreto Legge 01/08/1945 num. 692 art. 1, Decreto Legge 01/08/1945 num. 692 art. 2, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)