Sez. 5, Sentenza n. 10355 del 20/05/2015 (Rv. 635499 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 557 del 1993, converito nella legge n. 133 del 1994 - Natura interpretativa - Conseguente retroattività.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili, l'art. 42 bis, comma 1, del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, converito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 9, comma 3 bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, sul carattere rurale delle costruzioni strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ha natura interpretativa, sicché consente a tutti i suoi destinatari, ivi comprese le cooperative agricole, la ripetizione di quanto versato per le annualità anteriori alla sua entrata in vigore, attesa la declaratoria d'incostituzionalità, con sentenza della Corte costituzionale del 22 luglio 2009, n. 227, dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3 n. 2, Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 42 bis com. 1 lett. C, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 2444 art. 2 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)