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Sez. 5, Sentenza n. 16527 del 14/07/2010 (Rv. 614545 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Art. 9, comma 3, del d.l. n. 557 del 1993 mod. dall'art. 2 del d.P.R n. 139 del 1998 - Fabbricato rustico utilizzato a fini abitativi da pensionato coltivatore diretto - Annesso terreno condotto in affitto da terzi - Carattere di ruralità - Configurabilità - Esenzione dell'ICI - Spettanza.
Stato
decisa il 2010-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614545-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'art. 9, comma 3, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dall'art. 2 del d.P.R 23 marzo 1998, n. 139, e successivamente autenticamente interpretato dall'art. 42 bis del d.l. 1 ottobre 2001 n. 151, conv. in l. 29 novembre 2007, n. 122 - non prevede, tra le condizioni per attribuire il carattere di ruralità ai fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, l'identità soggettiva tra il possessore del fabbricato insistente sul fondo e quello del fondo stesso. Ne consegue che un pensionato coltivatore diretto ha diritto all'esenzione dell'ICI per un fabbricato rustico, anche se l'annesso terreno sia condotto in affitto da terzi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, DPR 23/03/1998 num. 139 art. 2, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)