Sez. 1, Sentenza n. 42363 del 25/09/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 277142 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Revoca facoltativa ai sensi dell'art. 168, comma 2, cod. pen. - Competenza - Giudice della cognizione - Sussistenza - Giudice dell'esecuzione - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
Competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod, pen. è unicamente il giudice della cognizione e non anche quello dell'esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale esulante dai poteri di quest'ultimo, la cui competenza funzionale è limitata ai soli casi di revoca di diritto. (Conf. Sez. 1, n. 5451 del 1995, Rv. 207109-01, e Sez. 1, n. 907 del 1996, Rv. 200505-01).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)