Sez. 1, Sentenza n. 22639 del 28/04/2004 Cc. (dep. 11/05/2004) Rv. 228912 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Revoca - Giudice della esecuzione - Revoca obbligatoria - Competenza - Sussistenza - Revoca facoltativa - Competenza - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
Il potere della revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 comma secondo cod. pen. รจ riservato al giudice della cognizione e non anche a quello della esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)