Sez. 1, Sentenza n. 19936 del 08/10/2013 Cc. (dep. 14/05/2014) Rv. 262329 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Revoca ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod. pen. - Competenza del giudice della cognizione - Sussistenza - Competenza del giudice dell'esecuzione - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
La revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 168, comma secondo, cod. pen., è provvedimento discrezionale di competenza del giudice di cognizione, al quale, una volta esaurito il giudizio, non può sostituirsi il giudice dell'esecuzione, cui non spettano poteri di valutazione discrezionale nell'ambito della propria competenza funzionale, limitata ai casi di revoca di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)