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Sez. 2, Sentenza n. 6121 del 18/10/1983 (Rv. 430916 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - REVOCA DEL DECRETO - CONDIZIONI - ESTINZIONE DEL DEBITO PER SOPRAVVENUTO ADEMPIMENTO - REVOCABILITÀ DEL DECRETO - ESCLUSIONE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DELL'INGIUNTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430916-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - REVOCA DEL DECRETO - CONDIZIONI - ESTINZIONE DEL DEBITO PER SOPRAVVENUTO ADEMPIMENTO - REVOCABILITÀ DEL DECRETO - ESCLUSIONE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DELL'INGIUNTO - AMMISSIBILITÀ.*

Il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione, in caso di cessazione della materia del contendere, soltanto quando risulti la fondatezza dei motivi dell'opposizione medesima, con riferimento alla data di emissione di quel provvedimento, sicché, qualora il debito si estingua per sopravvenuto adempimento, sia da escludere l'indicata fondatezza, deve negarsi la revoca del decreto e devono porsi a carico dell'ingiunto le spese con esso liquidate, oltre le spese del giudizio di opposizione secondo il criterio della soccombenza virtuale (salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento, se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo). (V 1750/76, mass n 380520; (V 485/68, mass n 331530; (V 2220/57; (V 2584/51; (contra 184/80, mass n 403577).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 652, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)