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Sez. 2, Sentenza n. 202 del 11/01/1979 (Rv. 396271 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - ACTIO CONFESSORIA SERVITUTIS NEI CONFRONTI DEL SINGOLO CONDOMINO O DEL TERZO - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA O MANDATO ESPRESSO DEI SINGOLI PARTECIPANTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396271-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - ACTIO CONFESSORIA SERVITUTIS NEI CONFRONTI DEL SINGOLO CONDOMINO O DEL TERZO - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA O MANDATO ESPRESSO DEI SINGOLI PARTECIPANTI - NECESSITA.*

Ai sensi degli artt 1130 e 1131 primo comma cod civ, l'esperimento, da parte dell'amministratore del condominio di edificio, di actio confessoria servitutis, nei confronti del singolo condomino o del terzo, richiede l'autorizzazione dell'assemblea, od il mandato espresso dei singoli partecipanti, vertendosi in tema di Azione reale con finalita non meramente conservativa, la quale esula dai limiti delle normali attribuzioni dell'amministratore medesimo. (V 3655/75, mass n 377860).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)