Sez. 3, Sentenza n. 9451 del 18/07/2000 (Rv. 538522 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - VALORE INDETERMINABILE | Domanda di risarcimento per danno biologico - Valore indeterminabile - Configurabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - VALORE INDETERMINABILE
L'indeterminabilità del valore della causa va intesa in senso obiettivo, con esclusione dei casi in cui il giudice per ragioni contingenti non riesce a determinare il valore. Consegue che non si versa in ipotesi di causa indeterminabile quando l'oggetto della controversia, seppure di valutazione economica difficile, è comunque suscettibile di valutazione da parte del giudice in base ai criteri stabiliti dalla legge e alle risultanze degli atti (La S.C. ha affermato il principio in un caso in cui si sosteneva l'indeterminabilità del valore con riferimento ad una domanda di risarcimento per danno biologico).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)