Sez. 1, Sentenza n. 36 del 09/01/1976 (Rv. 378652 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - DECORSO DEL TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTEGRATIVO - AL DOMICILIO ELETTO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - DECORSO DEL TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTEGRATIVO - AL DOMICILIO ELETTO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
E inammissibile il ricorso per Cassazione ove il ricorrente, al fine di eseguire l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di parte di causa inscindibile o dipendente, notifichi l'atto integrativo, dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, presso il domicilio eletto da detta parte nel giudizio di appello, anziche, a norma dell'art 330 terzo comma cod proc civ, personalmente alla parte medesima. (V 3163/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)