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Sez. 1, Sentenza n. 36 del 09/01/1976 (Rv. 378652 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - DECORSO DEL TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTEGRATIVO - AL DOMICILIO ELETTO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1976-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378652-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - DECORSO DEL TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTEGRATIVO - AL DOMICILIO ELETTO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione ove il ricorrente, al fine di eseguire l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di parte di causa inscindibile o dipendente, notifichi l'atto integrativo, dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, presso il domicilio eletto da detta parte nel giudizio di appello, anziche, a norma dell'art 330 terzo comma cod proc civ, personalmente alla parte medesima. (V 3163/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)