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Sez. 1, Sentenza n. 4025 del 12/07/1979 (Rv. 400516 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITA PER CATTIVA GESTIONE - RIFIUTO IMMOTIVATO DI ADERIRE AD UNA PROPOSTA DI TRANSAZIONE RAGIONEVOLE E VANTAGGIOSA CON IL TERZO DANNEGGIATO - RILEVANZA - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE - SUSSISTENZA - DANNO ARRECATO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400516-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITA PER CATTIVA GESTIONE - RIFIUTO IMMOTIVATO DI ADERIRE AD UNA PROPOSTA DI TRANSAZIONE RAGIONEVOLE E VANTAGGIOSA CON IL TERZO DANNEGGIATO - RILEVANZA - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE - SUSSISTENZA - DANNO ARRECATO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

La responsabilita dell'assicuratore della responsabilita civile per cattiva gestione della lite puo configurarsi non solo nel caso in cui l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei suoi propri interessi, ovvero nel caso in cui l'assicuratore, benche posto tempestivamente in grado di gestire la lite, se ne disinteressi in modo da pregiudicare gli interessi dell'assicurato, ma anche nel caso in cui l'assicuratore rifiuti, senza un apprezzabile motivo, da valutarsi fino al limite della colpa lieve, di aderire a una proposta di transazione con il terzo danneggiato che, alla stregua degli elementi valutabili, presentava, al momento in cui il rifiuto fu espresso, i caratteri della ragionevolezza e della vantaggiosita. In ciascuno di questi casi l'assicuratore e tenuto a rispondere anche oltre il limite del massimale, del danno arrecato all'assicurato con la sua condotta colposa, per un importo che si identifica con la maggior somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che l'assicurato e tenuto a corrispondere al terzo danneggiato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)