Sez. 1, Sentenza n. 9837 del 19/07/2001 (Rv. 548324 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Principi fissati in materia dal codice penale - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della legge n. 689 del 1981, il quale contempla il concorso di persone nella commissione di illeciti amministrativi, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono non essere illeciti, sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e, cioè, la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da tutti. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso del Ministero delle politiche agricole che chiedeva l'applicazione della sanzione amministrativa per l'illecita percezione di aiuti comunitari a carico di persona che aveva indebitamente usufruito dei contributi comunitari, pur non avendo la stessa presentato direttamente la domanda contenente dati e notizie false in quanto l'istanza era stata redatta e presentata da un terzo concorrente nell'illecito).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)