Sez. 1, Sentenza n. 3705 del 14/02/2008 (Rv. 602177 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Accordo per la corresponsione di un acconto sull'indennità di espropriazione - Comune valutazione dell'immobile quale edificabile - Efficacia vincolante in sede di determinazione del conguaglio - Esclusione - Riferimento alle possibilità legali ed effettive di edificazione - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
La legge 29 luglio 1980, n. 385, nel dettare norme provvisorie sull'indennità di espropriazione di aree edificabili, ha previsto che le indennità determinate secondo i criteri dettati dall'art. 1 sarebbero state soggette a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge suddetta. Ciò comporta che la comune valutazione dell'immobile quale edificabile, in sede di accordo per la corresponsione di un acconto sull'indennità di espropriazione, non è vincolante, e non preclude quindi la verifica della natura edificatoria secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta (art. 5- bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359), né la determinazione dell'importo dell'indennità spettante, il quale può, in ipotesi, risultare inferiore alla somma già percepita dall'espropriato a titolo di acconto, con conseguente esclusione di ogni conguaglio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)