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Sez. L, Sentenza n. 2824 del 05/04/1990 (Rv. 466438 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - OGGETTO - DIRITTO DEL LAVORATORE DI ESSERE MANTENUTO IN SERVIZIO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466438-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - OGGETTO - DIRITTO DEL LAVORATORE DI ESSERE MANTENUTO IN SERVIZIO - CONDIZIONE.*

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, perché non pretestuosi e meramente strumentali ad incrementi dei profitti, bensì funzionali a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti, le quali influiscano in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed impongano un'effettiva necessità di riduzione dei costi - il giudice deve accertare la veridicità delle esigenze tecnico-economiche dedotte dal datore di lavoro; ed il lavoratore, se non può pretendere, come in caso di licenziamento collettivo, che il recesso colpisca, secondo criteri prefissati, un altro dipendente, ha diritto di essere mantenuto in servizio, ove il datore di lavoro non dimostri anche l'impossibilità di utilizzarlo nell'impresa con l'affidamento di altre mansioni. (V 3705/87, mass n 452645; (V 315/87, mass n 450123; (V 5853/86, mass n 448247).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)