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Sez. 1, Sentenza n. 5941 del 15/06/1999 (Rv. 527526 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Società in nome collettivo posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese - Pendenza di rapporti giuridici - Estinzione della società - Esclusione - Conseguenze - Sentenza emessa nei confronti di tale società - Impugnazione - Legittimazione attiva - Liquidatori - Spettanza esclusiva - Sussistenza - Mancanza di attività liquidatoria - Legittimazione attiva alla impugnazione - Spettanza in capo ai soggetti già esercitanti il potere di rappresentanza della società - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527526-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'impugnazione avverso una sentenza emessa nei confronti di una società in nome collettivo posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese - ma ancora munita di soggettività e, quindi, di capacità processuale, estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti - normalmente deve essere proposta dai liquidatori, cui spetta la rappresentanza della stessa. Tuttavia, qualora non vi sia stata attività liquidatoria né nomina dei liquidatori - che nei confronti di tali società assumono carattere di facoltatività, potendo non esistere attività da liquidare - la rappresentanza resta in capo ai soggetti che tale potere in precedenza esercitavano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)